Fiume Veneto, legittima l’ordinanza sulle sale scommesse

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Fiume Veneto, legittima l’ordinanza sulle sale scommesse

E’ legittima la decisione del Sindaco di Fiume Veneto che da gennaio ha limitato gli orari di apertura delle sale scommmese, lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia dopo il ricorso di una società proprietaria di una sala scommesse, che è stata assistita dall’avvocato Michele Busetti, l’ente locale è stato difeso dal legale Giulia Milo. L’ordinanza pevede che i giochi possano essere accessibili tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per i trasgressori è prevista una sanzione che può oscillare dai mille ai 5mila euro. Secondo la ricorrente l’Amministrazione “avrebbe omesso di identificare le categorie di soggetti tutelati mediante il provvedimento restrittivo (minori e fasce più deboli)” e  “non avrebbe considerato le esigenze delle attività economiche, sacrificandone in termini eccessivi e irragionevoli l’esercizio dell’impresa (gestione ed erogazione del gioco), senza una diretta connessione tra il sacrificio imposto e l’auspicata attenuazione dei gravi fenomeni di dipendenza in cui si sostanziano le ludopatie, e in mancanza di rilevazioni scientifiche recenti”, è stata contestata anche la mancata consultazione delle associazioni di settore e la scelta di escludere dai periodi di apertura le fasce orarie nelle quali si realizzerebbe la maggior parte del volume d’affari e la compressione della libertà d’impresa. I giudic amministrativi hanno però evidenziato che “il territorio urbanizzato del Comune di Fiume Veneto è stato negli ultimi anni capillarmente occupato da installazioni di apparecchi per il gioco con vincita in denaro sia collocati all’interno di pubblici esercizi e negozi, sia in locali dedicati”, inoltre la sentenza precisa che sotto il profilo procedimentale il provvedimento è stato adottato con regolarità. Inoltre, si legge nella decisione dei magistrati amministrativi che per “Il Parlamento europeo, il gioco d’azzardo non è un’attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi. Tenuto conto della enorme diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno delle frodi, si rivela pertanto necessario contrastarne i possibili effetti negativi e svolgere un’azione di lotta alla criminalità”. Il Tar ha condannato la ricorrente a rifondere al Comune di Fiume Veneto anche le spese di lite (2mila euro). Il collegio giudicante è stato composto dai magistrati: Oria Settesoldi, (Presidente), Manuela Sinigoi (Consigliere), Nicola Bardino, (Referendario, Estensore)

 
 
 
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