Una partita di calcio tra ragazzi delle juniores, Marzolara – Fontanellato si trasformò in un pessimo esempio per i giovani calciatori, si concluse con una rissa che coinvolse genitori e alcuni dei loro figli che erano in campo, tanto che per calmare gli animi dovettero intervenire i Carabinieri della compagna di Borgo Val di Taro. Per quei fatti avvenuti il 12 gennaio del 2019 al campo sportivo di Marzolara nel comune di Calestano (Parma) ci fu anche un risvolto penale, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Parma Mattia Fiorentini emise tre condanne per rissa: padre e figlio (giocatore) di 19 anni e un 54enne, papà di un altro calciatore, furono condannati al pagamento di una multa di 200 euro (pena sospesa), un altro ragazzo ha avuto una sanzione amministrativa e due calciatori furono indagati dal Tribunale dei Minori, successivamente il questore di Parma emise quattro Daspo, ma nei giorni scorsi sulla vicenda si espresso anche il Tar. Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna (sezione di Parma) che ha annullato parzialmente i Daspo emessi a suo temo dal Questore e confermati dal Prefetto dopo un ricorso gerarchico.
I ricorrenti hanno impugnato l’intervenuto rigetto prefettizio lamentando la “laconicità” della motivazione e l’omissione di “alcuna indagine sul comportamento in concreto degli stessi ricorrenti, al fine di stimare la sussistenza, o meno, della effettiva pericolosità sociale e della attuale capacità di manifestare una violenza fuori controllo”.
Con specifico riferimento alla motivazione ne hanno sostenuto l’insufficienza nella parte in cui non chiarirebbe “di quali atteggiamenti di bieca prevaricazione o di esaltazione incontrollata i ricorrenti possano essere capaci”, hanno lamentato ulteriormente la sproporzione della sanzione a fronte di comportamenti giudicati di lieve entità in sede penale, infatti hanno impugnato dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna anche la decisione del giudice.
Stando alla tesi difensiva: “Il provvedimento interdittivo peccherebbe, altresì, di indeterminatezza in ragione della genericità dell’individuazione tanto dei luoghi interdetti ai ricorrenti (“… luoghi di transito e sosta o trasporto …”) quanto della tipologia di eventi in presenza dei quali il divieto opererebbe”.
Il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi contestati veniva accertato dalle Forze dell’Ordine a seguito di attività investigativa svolta mediante assunzione di una pluralità di dichiarazioni testimoniali rese dalle persone presenti: l’arbitro Ahmed Abid, due dirigenti sportivi, due spettatrici, l’allenatore Leaco Ferri, due minorenni un calciatore ed altri due tifosi.
Il Tar ha ritenuto fondato il solo profilo di indeterminatezza riferito all’individuazione dei luoghi interdetti. Si legge nella sentenza: “L’obbligo di specificare i luoghi interdetti discende dalla necessità di contemperare le limitazioni imposte dal DASPO con i principi di matrice costituzionale che inibiscono la limitazione delle libertà fondamentali garantite alla persona (nel caso di specie, la libertà di circolazione) oltre la misura strettamente necessaria al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso all’adozione della misura”.
Nel caso in questione ai ricorrenti è stato inibito l’accesso “a tutti gli impianti sportivi nazionali e degli altri stati membri dell’Unione Europea ove si disputano manifestazioni calcistiche, anche amichevoli …”, nonché, “alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei autogrill ed a tutti i luoghi interessati al transito o alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle partite” della squadra del Marzolara.
Scrivono i magistrati amministrativi: “Se, con riferimento all’individuazione delle manifestazioni sportive le suesposte esigenze di determinatezza possono ritenersi soddisfatte mediante l’elencazione della riportata tipologia, la medesima univocità non si rileva con riferimento ai luoghi interdetti diversi agli impianti sportivi, indicati genericamente e, anche in ragione della rilevanza preminentemente locale delle manifestazioni che vedono impegnata la squadra del Marzolara, inidonei a consentire una loro sicura individuazione da parte dei potenziali trasgressori”.
La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante composto dai magistrati: Germana Panzironi (Presidente), Marco Poppi (Consigliere, Estensore) e Massimo Baraldi (Referendario). I quattro ricorrenti sono stati difesi dagli Avvocati Federico Silvestrini e Chiara Ilari.



