Daspo annullato per tifoso della Gsa Udine

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Daspo annullato per tifoso della Gsa Udine

Annullato il Daspo disposto dal Questore di Trieste nei confronti di un tifoso della squadra di volley Gsa Udine. L’atto impugnato risale allo scorso 24 luglio, era riferito ai fatti accaduti durante l’incontro Gsa Udine – Alma Trieste disputatosi nella città giuliana il 15 aprile scorso. Secondo quanto esposto nel provvedimento, il ricorrente prima dell’incontro, all’interno del palazzetto dello sport, “dopo l’accesso alla struttura sportiva in blocco dei tifosi udinesi, si dirigeva verso la barriera metallica che divide gli spalti in due settori distinti e destinati alle opposte tifoserie, sferrando un calcio al medesimo cancello e con gesti plateali, a mo’ di sfida, invitando i tifosi giuliani ad avvicinarsi provocando una violenta contesta tra le due fazioni, passata alle vie di fatto con scambio reciproco di pugni e schiaffi”. Per questo il Questore aveva vietato al ricorrente di accedere per due anni agli impianti dove si svolgono manifestazioni calcistiche, di pallavolo, di pallamano e rugby. Il Questore aveva precisato che la limitazione era “da intendersi relativo alle tre ore prima dell’incontro e alle tre ore successive al termine dello stesso e si estende alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, scali aerei, autogrill e a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”; inoltre, “per quanto attiene agli impianti sportivi, il divieto di accesso alle zone limitrofe deve intendersi riferito ad un’area compresa entro un raggio di un chilometro dall’impianto sportivo medesimo”; “per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli scali aerei, gli autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono agli incontri sportivi detto divieto opera nei confronti di tutte le diverse strutture esistenti sul territorio nazionale”. Riguardo al “PalaTrieste” e allo Stadio “Nereo Rocco”, venivano infine indicate le vie tassativamente interdette. Il tifoso si è rivolto al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento, sostenendo che avrebbe reagito alla ingiustificata provocazione di un tifoso triestino, la cui azione sarebbe stata agevolata dalla mancata interposizione della “zona cuscinetto” prevista tra le due tifoserie e perché sproporzionato rispetto all’accaduto. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato solo il secondo motivo in quanto “si traduce in una prescrizione che, se intesa alla lettera, è capace, per la sua ampiezza e la sua genericità, di ostacolare l’interessato nello svolgimento della propria attività lavorativa, se non, addirittura, nel soddisfacimento dei più elementari bisogni della vita. Qualunque luogo, infatti, può essere interessato dalla partenza, dalla sosta, dal transito o dall’arrivo di persone che partecipano o assistono a competizioni sportive e ciò vale in specie per le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali e gli itinerari dei cortei dei tifosi. Se ne desume che il destinatario del divieto sarebbe costretto a valutare, prima di ogni suo spostamento, la possibilità di imbattersi in tali persone, con il corollario, evidentemente assurdo, di dover girare, avendo sempre a portata di mano il calendario delle competizioni sportive che gli sono vietate, al fine di evitare possibili infrazioni a questa parte del ‘D.A.SPO.’” Per questo viene ordinato al Questore di riformulare il provvedimento. La sentenza è stata emessa dai magistrati Oria Settesoldi, (Presidente), Manuela Sinigoi (Consigliere) e Nicola Bardino (Referendario, Estensore). Il tifoso è stato difeso dall’avvocato Giovanni Adami.

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