Il Comune di Fidenza voleva espropriare un terreno per realizzare il “Percorso ciclabile pedonale Fidenza-Salsomaggiore Terme” ma i due proprietari, rappresentati dall’avvocato Luca Maria Petrone, hanno impugnato l’atto e la sezione di Parma del Tar lo ha annullato. Il Comune di Fidenza è stato rappresentato dall’avvocato Massimo Rutigliano. In particolare sono state eccepite le delibere del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2014 e n. 97 del 21.12.2017 nella parte in cui avrebbero individuato il tracciato del percorso ciclabile nel tratto Ponte Ghiara – centro di Fidenza, localizzandolo anche sui terreni di proprietà dei due ricorrenti, dove verrebbe soppressa anche una strada carraia che consente l’accesso alla loro azienda agricola . Il principale rilievo è stato quello della mancata notifica delle procedure ai diretti interessati, ma anche l’assenza di “altro atto idoneo a introdurre il vincolo espropriativo sui terreni dei ricorrenti”; la “distorta applicazione delle norme dettate dal codice della strada e dal regolamento di attuazione che disciplinano la realizzazione di nuove piste ciclabili”. Secondo i ricorrenti era ravvisabile anche una “macroscopica illegittimità” nella scelta di approntare una nuova pista ciclabile ad uso promiscuo, con conseguente esposizione a rischi dei ciclisti, pur in presenza di un’altra pista ciclabile promiscua coincidente con il tracciato della vicina Strada Provinciale 359 piuttosto che mettere in sicurezza quella già esistente. Inoltre i due proprietari lamentano “la mancata valutazione di alternative razionali e/o indicate dagli interessati”. I ricorrenti hanno anche evidenziato che le stesse regole del Comune di Fidenza prevedono il divieto “all’insediamento di attività nocive o comunque in contrasto evidente con le esigenze di tutela del settore produttivo agricolo e di tutela ambientale”. Il Comune di Fidenza contestando i motivi addotti dai proprietari del terreno, ha però ammesso che alcune fasi della procedura sarebbero avvenute in modalità “non ortodossa”. Alla fine il Tar rilevando che non sussisteva “la necessaria previsione del percorso ciclabile nel POC – in ragione della mancata adozione di questo strumento urbanistico da parte del Comune – e rinvenendosi anche nel PSC l’assenza di indicazioni in tal senso, è certamente mancato l’atto amministrativo che avrebbe dovuto apporre, nell’ambito della procedura concretamente seguita, il vincolo preordinato all’esproprio, con la conseguenza che è stata elisa la facoltà degli interessati di interloquire con l’amministrazione”.
La decisione è stata presa dal collegio composto dai giudici: Germana Panzironi (Presidente), Marco Poppi (Consigliere) e Roberto Lombardi (Primo Referendario, Estensore)




