Pordenone: l’affidamento del servizio di protezione dati dell’Azienda sanitaria è da rifare

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Pordenone: l’affidamento del servizio di protezione dati dell’Azienda sanitaria è da rifare

Sono stati annullati gli atti dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale di Pordenone relativi all’affidamento del servizio di Data Protection Officer, lo ha deciso il Tar che ha accolto il ricorso dell’avvocato Fabio Balducci Romano. Un’unica offerta era stata proposta dalla ditta individuale Compliance officer e data protection della dott.ssa Filomena Polito, con sede in Cascina (Pisa), alla quale, con determinazione del 23 maggio 2018, veniva aggiudicato il servizio per 98.000 euro (IVA esclusa) per dodici mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori dodici mesi. Il Tar ha ritenuto che la procedura non rispettava le linee guida previste dall’ANAC. La iter, si legge nella sentenza, deve prevedere la “consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Sarebbe stata violata anche la prescrizione dell’Anac che così prescrive: “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”. E’ durissimo il passo in cui i giudici scrivono “L’Amministrazione non ha neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti, avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura adottata” . La sentenza è stata emessa dal collegio composto dai giudici: Oria Settesoldi (Presidente); Manuela Sinigoi, (Consigliere); Nicola Bardino (Referendario, Estensore)

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