Dimostra di essere un perseguitato politico in Armenia e vince sua battaglia legale contro la Prefettura di Pordenone che non lo considerava rifugiato, nei giorni scorsi il Tar del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione a C.T. che è stato assistito dall’avvocato Caterina Bove. L’uomo era fuggito dal proprio Paese nel dicembre del 2017 ed è arrivato in Italia il 10 gennaio del 2018 a Milano-Malpensa, da lì si è recato a Pordenone, per raggiungere i propri familiari, dove, in data 16 gennaio 2018, avrebbe richiesto di poter accedere alle misure di protezione internazionale. Nei suoi confronti, tuttavia, non veniva avviato alcun progetto di accoglienza e il successivo 19 febbraio 2018, la Caritas di Pordenone (la quale ospita l’uomo all’interno del proprio dormitorio) sollecitava, tramite posta elettronica, la Prefettura, insistendo per l’adozione delle misure richieste. In data 21 febbraio 2018, la Prefettura di Pordenone tramite un messaggio di posta elettronica, sempre indirizzato alla Caritas comunicava il rigetto della domanda sulla base della seguente motivazione: “Il ricorrente è entrato in Italia dalla frontiera aerea di Milano ed ha raggiunto Pordenone, ove dimora presso la struttura Caritas di Largo San Giovanni. La Questura ha altresì accertato che il suddetto richiedente, pur non avendo esibito denaro contante, avendo dichiarato di percepire una pensione di invalidità armena ed in virtù del viaggio affrontato non possa ritenersi indigente e, pertanto, non può usufruire dell’accoglienza delle strutture approntate da questa Prefettura”. Ne corso della causa la Prefettura ha anche eccepito che “l’istanza avrebbe dovuto essere prodotta all’ufficio di frontiera che per primo è entrato in contatto con lo straniero, ossia, in questo caso, l’ufficio istituito presso l’aeroporto di Milano – Malpensa”, che “il ricorrente non sarebbe titolare di dimora entro il territorio comunale di Pordenone, ciò che escluderebbe la competenza della Questura di Pordenone, cui l’istanza è stata rivolta”, che “la domanda avrebbe dovuto essere proposta ad uno dei paesi terzi attraversati durante il viaggio sostenuto per giungere in territorio italiano”, che “il ricorrente sarebbe titolare di adeguati mezzi di sussistenza, in quanto beneficiario di un trattamento pensionistico presso il paese di origine”. Il Tar ha ritenuto che “L’istanza, infatti, risulta correttamente inoltrata alla Questura di Pordenone, nella cui circoscrizione il ricorrente si è immediatamente stabilito e dove è attualmente ospitato, unitamente ai propri familiari. Peraltro, questi ultimi, come si desume dagli atti, vivono stabilmente presso un alloggio sito in Porcia, gestito dalla cooperativa Itaca La concomitante dislocazione della famiglia consente pertanto di ravvisare una presenza sufficientemente stabile e di identificare la sede in cui il ricorrente è ospitato, pur con le specificità del caso, quale luogo di dimora ai fini del procedimento”. Riguardo alla competenza a ricevere l’istanza, che secondo la tesi della difesa erariale andrebbe affermata in capo al posto di frontiera, i giudici amministrativi dicono che “va comunque considerato (anche a prescindere dal rilievo in base al quale eventuali disguidi nell’inoltro non potrebbero esimere l’Amministrazione dal dovere di provvedere) che non risulta, sulla base di quanto può desumersi dagli atti, che all’interessato sia stato reso possibile, anche mediante congrua informativa (da ritenersi dovuta in forza dei principii di affidamento e di leale collaborazione), rivolgersi ad ufficio diverso dalla Questura di Pordenone”. La decisione è stata presa dai giudici Oria Settesoldi (Presidente); Manuela Sinigoi (Consigliere); Nicola Bardino (Referendario, Estensore).



