Modena, banca condannata per obbligazioni Lehman Brothers

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Modena, banca condannata per obbligazioni Lehman Brothers

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Con sentenza n. 33/2016 del 7 gennaio 2016, il Tribunale Civile di Modena ha condannato la Banca Popolare dell’Emilia Romagna a rifondere ad un risparmiatore / investitore residente in Sassuolo (MO) la somma di Euro 80.000 investiti in obbligazioni della Lehman Brothers suddivisi su più acquisti molti diversi dei quali effettuati a mezzo trading online dal cliente.
Il Tribunale ha dichiarato il grave inadempimento dell’Istituto di credito e così disposto la risoluzione dei contratti di acquisto relativi a detti investimenti collegati a due contratti quadro risalenti agli anni 2005 e 2007.
In particolare il Tribunale ha rilevato che solo in occasione di un primo acquisto avvenuto nell’anno 2005 l’informativa specifica era relativa alla contrattazione in conto proprio, fuori dal mercato regolamentare e l’inadeguatezza dell’investimento quanto al rischio emittente, mentre nei due successivi acquisti viene indicata solo la non adeguatezza, invece nulla viene specificato relativamente al fatto che detti successivi acquisti venivano anch’essi effettuati in regime di contropartita diretta e/o fuori da mercati regolamentati e nei successivi nulla si rileva sulle caratteristiche del titolo e modalità di acquisto.
Il Tribunale Civile di Modena, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali del Tribunale Civile di Verona, di Mantova e di Roma, ribadisce da un lato l’obbligo per ogni singolo acquisto effettuato al di fuori del mercato regolamentato il consenso preliminare dell’investitore inoltre tale obbligo non viene meno neppure per gli acquisti effettuati a mezzo internet dal cliente con la modalità trading perché anche con tale modalità operativa l’intermediario finanziario deve fornire al cliente modalità operative tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta. Inoltre la sentenza chiarisce, richiamandosi ad una precedente pronuncia del Tribunale di Civile di Roma, che qualora vengano impartiti più ordini di negoziazione di analogo contenuto, non è possibile affermare che le avvertenze relative al rischio specifico dello strumento negoziato possano essere contenute nel primo ordine e non nei successivi.
La sentenza poi conclude affermando che nel caso di specie non esistevano ulteriori obblighi informativi (non trattandosi di obbligazioni della Lehman Brothers) che facevano parte del paniere titoli sicuri del Consorzio Patti Chiari per i quali le banche avevano assunto ulteriori obbligazioni post acquisto.
La sopra menzionata sentenza (che si allega al presente comunicato stampa) è un’ulteriore importante prova delle buone possibilità di ottenere sentenze favorevoli per mancata informativa emessa da un Tribunale come quello di Modena storicamente non particolarmente tenero nei confronti dei risparmiatori.

Avv. Bruno Barbieri
Vice Presidente Nazionale CODACONS
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