Insegnanti aggrediti i casi sono già due, è bene ricordare un po’ di norme (2)

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Insegnanti aggrediti i casi sono già due, è bene ricordare un po’ di norme (2)

docente CC0 Public Domain

Siamo alle solite: l’anno scolastico è iniziato da poco più di un mese e le aggressioni agli insegnanti, almeno quelle che hanno avuto risalto sulla stampa, sono già due. La prima ad Arpino, quartiere di Casoria (in provincia di Napoli) dove un 40enne che non sarebbe rimasto soddisfatto dalla qualità della disinfezione della scuola primaria frequentata dai figli, ha pensato che i colpevoli fossero i docenti e li ha aggrediti. Scrive l’agenzia Tmnews: una docente 43enne, per ripararsi dalla “pioggia” di oggetti, è caduta rovinosamente a terra provocandosi un “trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro” giudicato guaribile in cinque giorni dai sanitari. L’altro episodio è avvenuto ad Acicatena (provincia di Catania), dove il papà di un’alunna di scuola media avrebbe aggredito un professore “reo” di aver invitato la ragazzina a non usare il cellulare durante le lezioni. In questi casi è bene ricordare un po’ di norme che potrebbero essere utili a perseguire chi usa la violenza contro gli insegnanti (pubblici ufficiali).

Sovente capita che in alcuni contesti viene messo in dubbio il fatto che il docente sia un pubblico ufficiale, ecco come si è espressa in merito la Cassazione penale , sez. III, 11 febbraio 1992:

“La qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (…)”.

L’art. 336 del Codice Penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), così statuisce:

“Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

Si tratta di un reato procedibile d’ufficio e prescinde dalla volontà di agire dell’insegnante il quale, anzi, è tenuto a segnalare il tutto all’autorità giudiziaria e non facendolo rischia a sua volta una sanzione, così dispone l’art. 361 del Codice Penale:

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. (…). Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

Inoltre è da considerare anche l’art. 341 bis del Codice Penale (Oltraggio a pubblico Ufficiale), anche se in questo caso una scappatoia c’è, per estinguere l’eventuale contestazione il presunto reo dovrebbe versare un risarcimento al docente e all’amministrazione di appartenenza.
Così recita la statuizione:
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”.

Salvatore Pizzo
cronista di giudiziaria e docente di scuola primaria
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