
Una via d’uscita per risanare i propri debiti è la procedura di esdebitazione, uno strumento legale sconosciuto ai più ma che è stato introdotto nel nostro ordinamento già da alcuni anni, con l’entrata in vigore della legge 3/2012: è recente la notizia di una procedura di questo tipo che si è positivamente conclusa in Tribunale di Reggio Emilia, si tratta del primo caso in Emilia Romagna, a curarlo sono stati gli avvocati Francesco Savastano, Nicola Palumbo, Giuseppe Dellisanti, Raffaella Santoro e Valeria di Cosmo. Il pool di law firm ha seguito il caso di due coniugi che presentavano un’esposizione debitoria disastrata, ma non avevano i requisiti per accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Alla fine il risultato ottenuto è che corrisponderanno circa il 35% della loro esposizione debitoria.
Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia). Per “sovraindebitamento” la legge intende una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Una definizione piuttosto ampia che potrebbe includere la gran parte dei casi in cui il consumatore nel pagare ad esempio rate di finanziamento, mutuo etc.
Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante l’esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato. Avrà così una “fresh start”, o nuovo inizio.
Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:
A) Accordo con i creditori. Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. E’ sconsigliabile per i consumatori, che invece hanno nel “piano del consumatore” (vedi sotto) una procedura ben più vantaggiosa che non richiede il consenso di alcun creditore. Per questo, in questa scheda non parliamo di questa procedura.
B) Piano del consumatore. Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Come detto, questa procedura non richiede l’accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore (vedi sotto).
Questi i requisiti di ammissibilità al piano del consumatore:
– situazione di sovraindebitamento;
– solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori, artigiani, professionisti, etc.);
– non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti;
– non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
– fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
C) Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).
La prima procedura d’insolvenza per la gestione delle crisi dei privati sovraindebitati
Con la riforma della legge 27 gennaio 2012, n.3, l’ordinamento italiano istituisce una procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati, cioè di coloro che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, sia perché al disotto dei limiti dimensionali ivi previsti, sia perché soggetti non imprenditori, rimanevano esclusi da ogni possibilità di soluzione globale delle proprie posizioni debitorie.
Tale procedura prevede l’ausilio del Professionista, non essendo ancora istituito un organismo autonomo, con la funzione di assistenza nei confronti del debitore e di garanzia nei confronti dei terzi creditori circa la fattibilità delle proposte di pagamento.
Con questa nuova normativa sembra avere completamento l’ordinamento concorsuale, poiché viene consentito anche al privato cittadino o al piccolissimo imprenditore di frenare una pluralità di azioni esperite in via autonoma da ciascun singolo creditore, proponendo nel contempo agli stessi un piano di rientro valido e supportato dal vaglio dell’amministrazione giudiziaria.
Si avrà in questo modo la possibilità anche per il comune debitore di fornire una soluzione globale a tutto il proprio passivo, con un nuovo strumento in grado di garantire una soluzione che investe l’intero patrimonio, risparmiando tanto al debitore quanto al singolo creditore i tempi ed i costi delle esecuzioni individuali, che non sempre riescono a salvaguardare i diritti patrimoniali.
La legge 27 gennaio 2012, n.3, agli artt. da 6 a 20, fissa l’ambito d’ingresso, le modalità di apertura della procedura, l’istruttoria, il procedimento, l’omologazione, l’esecuzione, le patologie ed anche le sanzioni penali della composizione della crisi da sovraindebitamento.
Poiché trattasi di una procedura fruibile da parte del debitore intenzionato a siglare un accordo qualificato su un proprio piano di fuoriuscita dalla crisi,serio e meritevole, il giudice, esperito il giudizio sull’ ammissibilità della proposta, rende il patrimonio del debitore inattaccabile da iniziative aggressive singolari, evitando per 120 giorni la procedibilità di azioni esecutive e cautelari, oltre che la nascita di cause di prelazione.
Garantendo comunque una tutela anche a coloro che non abbiano aderito all’accordo, il piano può anche fissare una moratoria di un anno,nonché prevedere che il rispetto dello stesso e l’adempimento alle scadenze concordate, sia deferito ad un liquidatore appositamente nominato per l’esecuzione della procedura.
Un ruolo di rilievo è affidato alle attività di asseverazione dell’organismo di composizione della crisi, che interviene valutando la realizzabilità del piano nonché la veridicità dei dati allegati alla proposta.
Nella prima fase, egli istruisce la procedura, raccogliendo i consensi ed indirizzando al giudice relazioni e contestazioni;successivamente spetta al Tribunale il giudizio di omologazione dell’accordo raggiunto.
A garanzia della serietà della procedura esistono norme penali che prevedono fattispecie di reato in capo al debitore ed all’organo di composizione della crisi, tese ad evitare abusi ad attestazioni non veritiere onde conferire maggiore tutela ai creditori che aderiscono all’accordo.
La legge 3/12 introduce una importante novità per porre rimedio alle situazioni di piccole imprese e lavoratori autonomi relative a Sovraindebitamento non assoggettabili al fallimento ma anche di privati, mediante una procedura di volontaria giurisdizione. La procedura per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi si chiama “accordo del debitore”. Il debitore ( nei confronti di Banche, Inps, Equitalia etc…) non più in grado di far fronte a tutti i suoi debiti può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche finalizzato alla prosecuzione dell’attività di impresa. In particolare viene proposto un piano di ammortamento che può prevedere anche la possibilità di pagamento non integrale dei debiti, in modo da ottenere una cospicua riduzione delle somme dovute. L’accordo non obbliga alla liquidazione dei beni del debitore, in quanto tale possibilità è prevista solamente se non vi è altro modo per far fronte al pagamento ed è comunque volontaria, essendo possibile in questo caso rinunciare alla procedura stessa. Il piano deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ed infine l’omologazione da parte del Tribunale. Un ulteriore vantaggio per il debitore è dato dal fatto che il Giudice, cui viene presentato il piano per l’omologazione, può sospendere ed inibire ai creditori ogni tipo di azione esecutiva sui beni del debitore e la medesima sospensione è richiedibile allo stesso giudice dell’Esecuzione, qualora la procedura esecutiva sia già in corso. La procedura è applicabile anche al consumatore ( per i medesimi debiti nei confronti di banche, Equitalia, Inps etc..) e prende il nome di “piano del consumatore”. In questo caso però, il piano non è soggetto al consenso dei creditori ma solamente al controllo da parte del Tribunale ed in tal modo viene reso efficace nei confronti di tutti i creditori.
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