
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…), così è scritto nella Costituzione della nostra Repubblica all’art. 3, basta questa statuizione che è tra i principi fondamentali della carta costituzionale per comprendere che qualsiasi norma che punisce gli individui sulla base di differenze che variano a seconda del genere sessuale della persona offesa, in questo caso le donne, è palesemente incostituzionale. Il dettato costituzionale in questione è così chiaro, scritto in modo talmente facile, che non richiede particolari competenze giuridiche per essere compreso, anzi grazie alla capacità dei costituenti esso dovrebbe essere comprensibile anche per quanti sono poco alfabetizzati.
Punire gli assassini facendo differenze a seconda del genere sessuale della persona uccisa, introducendo pene più severe solo quando la vittima è una donna mentre si può essere puniti di meno quando a morire è un uomo è un’aberrazione, una norma così concepita seppur fosse compatibile con la Costituzione se approvata dal Parlamento inserirebbe nel nostro ordinamento il principio della discriminazione sulla base sessuale: pene meno severe quando la persona assassinata è un uomo, più severe quando a morire è una donna.
La proposta del governo di inserire nel codice penale l’ « Articolo 577-bis.- (Femminicidio)- Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici »;
Se si vogliono punire in modo specifico e più duramente gli assassini generati dalla violenza di genere, femminicidi o maschicidi che siano, basterebbe aggiungere solo qualche parola al disegno di legge che pare più ispirato da una sorta di populismo penalistico che dal desiderio di fare giustizia, qui un esempio:
Chiunque cagiona la morte di una donna odi un uomo quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o uomo o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo
Salvatore Pizzo




