Azionista di Veneto Banca risarcito

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Azionista di Veneto Banca risarcito

È stata emanata nei giorni scorsi un’ordinanza che condanna alrisarcimento del danno – in favore di unrisparmiatore associato dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – una banca per la vendita diazioni Veneto Banca.

Era accaduto che il risparmiatore, persona priva di esperienza finanziaria alcuna, avesse investito i propri risparmi,14.000 euro, in azioni dellaVeneto Banca, ignaro della reale natura delle stesse e dei rischi connessi.

Al consumatore, infatti, non era stato spiegato che si trattava diazioni illiquide che non prevedevano garanzia alcuna di restituzione del capitale e delle modalità e difficoltà (successivamente divenute, per quanto concerne i titoliVeneto Banca, impossibilità) di vendita.

E così, proprio perdifetto di informazione, ilTribunaleha riconosciutoil diritto del risparmiatore al risarcimento del danno.

Per quanto concerne la triste vicenda degli investitoriVeneto Banca, stiamo facendo la storia – afferma soddisfatto l’avv. Emilio Graziuso, Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – L’ordinanzaaggiunge, infatti, un importante e fondamentale tassello al mosaico giurisprudenziale che stiamo, faticosamente, costruendo in materia.

Dopo aver ottenuto, infatti, laprimasentenza in Italia che ha condannato la Banca per la vendita di azioni della banca Veneta, i nostri associati hanno riportato altre numerose vittorie, grazie alle quali sono riusciti a tornare in possesso dei propri risparmi”.

L’ordinanzarappresenta, però, rispetto al passato unasvolta importante per i consumatori coinvolti nelle vicende di risparmio tradito.

Con la recente pronunzia, la Banca è stata condannata oltre alrisarcimento del danno in favore del risparmiatorepari all’intero importo del capitale investito, a corrispondere anche gliinteressi dalla data di corresponsione all’effettivo soddisfo.

Ciò vuol dire che, nel caso di specie, il risparmiatore avrà diritto agliinteressi a partire dal 2012.

Con le sentenze emanate in precedenza, invece, l’Autorità Giudiziaria prevedeva gli interessi a decorrere dalla data nella quale era stato promosso il processo.

E’, quindi, evidentel’importante novità contenuta nella decisione in esame.

Purtroppo, queste procedure sono, spesso, lunghe e prevedono vari passaggi prima che sia promosso il processo, basti pensare, ad esempio, alla fase di reclamo e poi al successivo tentativo di mediazione o alla procedura dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il riconoscere gli interessi dal momento dell’investimento è per la nostra Associazione unaquestione di giustizia sociale”.

 

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