Centrale di Monfalcone, i limiti di emissione non possono essere inaspriti

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Centrale di Monfalcone, i limiti di emissione non possono essere inaspriti

A2a Energiefuture S.p.A., società che gestisce la centrale termoelettrica di Montefalcone, ha ottenuto  l’annullamento dell’atto di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, risalente al 19 marzo 2020, nella parte in cui “impone le prescrizioni richieste dal Comune di Monfalcone con riguardo ai valori-limite di emissione in atmosfera in relazione a taluni elementi”. 

A2a è stata rappresentata davanti al Tar del Friuli Venezia Giulia dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Giuseppe Sbisa’, la Regione è stata difesa dagli avvocati Marina Pisani e Mauro Cossina. L’ Associazione Ambientalista “Eugenio Rosmann”, si è costituita tramite l’avvocato Paolo Coppo. 
La società ricorrente, titolare della centrale termo-elettrica situata nell’area industriale del porto del Comune di 
Monfalcone (Gorizia) ha lamentato che i limiti imposti sono: 
“a) eccessivamente e illogicamente restrittivi; b) sproporzionati, in quanto non rispondenti alle esigenze di tutela della salute manifestate dal Comune stesso e dagli Enti in generale; c) privi di qualunque riscontro nella normativa e nelle BAT Conclusions di settore; d) non sostenibili dalla Società e dunque tali – nella sostanza – da condurre alla paralisi della Centrale”. Ciò oltre a lamentare la carenza dell’Istruttoria 
La società ricorrente ha anche prsentato una memoria per ribadire e ulteriormente illustrare – con il conforto della relazione tecnica del Prof. Maurizio Onofrio, docente di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso il Politecnico di Torino – le censure già articolate nel ricorso.
I giudici amministrativi scrivono che “le prescrizioni sanitarie del Sindaco di Monfalcone per essere riportate così come formulate nel provvedimento AIA avrebbero dovuto contenere una specifica valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto (ad es., a titolo meramente esemplificativo, una valutazione delle emissioni inquinanti della centrale e delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo; simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute; una valutazione dello stato generale sanitario della popolazione interessata; una valutazione dell’evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto; una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dell’impianto)”.
 A tal proposito nella sentenza si legge che: “Gli studi epidemiologici menzionati dal Comune, infatti, danno conto dello stato di salute della popolazione su scale temporali, geografiche e sanitarie (cioè per tipologie di patologie) disomogenee e spesso eccessivamente dilatate, tali da renderli non rappresentativi”.
 Ad avviso del Collegio giudicante è mancato, in definitiva, il necessario approfondimento istruttorio sulla necessità, sull’adeguatezza e sui benefici ritraibili dall’inasprimento delle prescrizioni 
 La sentenza è stata emessa dai magistrati: Oria Settesoldi, (Presidente), Manuela Sinigoi (Consigliere, Estensore) e Lorenzo Stevanato (Consigliere)
 
 
 
 
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