Il Tar dei Friuli Venezia Giulia ha annullato la procedura per l’individuazione di un professore di prima fascia di Economia applicata, indetto dall’Università di Udine terminato nel febbraio del 2019 è stata impugnata da Antonio Massarutto, difeso dagli avvocati Paolo Piva e Enrico Minnei, il contro interessato Stefano Comino è stato difeso dall’avvocato Francesco Ciliberti.
Il riccorrente ha eccepito che la procedura sarebbe stata “irreparabilmente inficiata dalle modalità operative osservata dalla cosiddetta Commissione di pre-selezione nella corrispondente fase, all’esito della quale egli è stato escluso dalla valutazione concorsuale vera e propria”, lamentando che il Dipartimento si sarebbe “inventato una sub procedura prodromica al concorso vero e proprio” e “l’assenza di criteri predeterminati in virtù dei quali valutare i curricula e i titoli dei candidati”, sostenendo che “la Commissione si è mossa, in sostanza, secondo parametri del tutto inesplicabili ed inesplicati, giungendo a preferirgli dei candidati che, quanto meno sulla carta, non hanno titoli equiparabili e soprattutto non assicurando ai candidati sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle loro opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo”.
L’Università ha controdedotto che “l’anticipazione alla fase di preselezione dei principi e criteri previsti per la successiva fase valutativa e, in particolar modo, l’utilizzo della medesima Commissione in entrambe le fasi avrebbe portato all’aberrante risultato non solo di duplicare la valutazione (normativamente prevista per la sola fase successiva), ma anche di estenderla a più candidati. La norma, invece, prevede la valutazione solo ed esclusivamente per un candidato, così come anche il Regolamento interno parla di individuazione del candidato. (…) Il parametro utilizzabile nelle due diverse e distinte fasi non può e non deve coincidere, essendo in un caso prevalente il profilo selettivo-comparativo e nell’altro valutativo-individuale”;
– “tutti i potenziali interessati del macrosettore concorsuale sono stati invitati e resi edotti della procedura, alla quale hanno potuto partecipare in condizioni di assoluta parità”, soddisfacendo, quindi, l’esigenza di adeguata pubblicizzazione della procedura;
– “dopo l’estrazione a sorte dei nominativi, la Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento interessato – composta da qualificati docenti esterni indipendenti – ha proceduto a comparare i curricula così come presentati dagli interessati, redigendo apposito verbale”, rispettando, dunque, i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione;
– “la preselezione del candidato da sottoporre a valutazione, pur se organizzato sotto forma di comparazione dei curricula accademici, non rappresenta una selezione concorsuale vera e propria, sottraendosi pertanto alle stringenti regole approntate per quest’ultima e dovendo solo ottemperare ai generali e fondamentali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e ragionevolezza della scelta operata (…). Come correttamente sottolineato dalla Commissione, non si trattava di un vero e proprio <concorso> e l’attività svolta è infatti consistita in una mera comparazione dei curricula in relazione alle diverse aree tematiche concernenti la carriera accademica dei candidati, per giungere quindi ad un giudizio complessivo”;
– “l’utilizzo da parte della Commissione di <criteri> ampi che corrispondono senza alcun dubbio alle tipiche aree di attività svolte dai professori universitari in ambito accademico, fa sì che la Commissione abbia sostanzialmente anche determinato i criteri della comparazione”;
“per ciascun candidato e per ciascun ambito scelto la Commissione ha elaborato un giudizio descrittivo sintetico, concretizzandolo successivamente in un giudizio complessivo”.
I giudici sono stati di diverso avviso ed hanno dato ragione al ricorrente. Il collegio era composto da Oria Settesoldi, (Presidente), Manuela Sinigoi (Consigliere, Estensore) e Luca Emanuele Ricci (Referendario)



