La qualifica di aspirante imprenditore è generica, decisione del Tar a Trieste

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La qualifica di aspirante imprenditore è generica, decisione del Tar a Trieste

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato il bando della Regione relativo alla “Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo”, lo ha impugnato Giacomo Brandolin, assistito dall’avvocato Alessandro Tudor, l’ente è stato difeso dall’avvocato Mauro Cossina. Il ricorrente ha contestato l’atto della Regione nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la propria domanda. La Regione ha infatti riscontrato la carenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 4 lett. a) del bando, cioè la qualità di “aspirante imprenditore”, che giuridicamente non è definta. La Regione ha relicato che il bando distingueva in modo “espresso ed inequivoco la categoria dell’”aspirante imprenditore” da quella delle “imprese” già costituite, queste ultime differenziate a loro volta per settore e anzianità operativa”. I giudici amministrativi sono stati di diverso avviso, infatti scrivono che quella di “aspirante imprenditore” è una nozione “non dotata di un univoco significato tecnico-giuridico desumibile dall’ordinamento”. La decisione è stata pra dal collegio giudicante formato dai magistrati: Oria Settesoldi (Presidente), Lorenzo Stevanato (Consigliere) e Luca Emanuele Ricci (Referendario, Estensore).

 

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