Pasta Zara spa in amministrazione straordinaria ha impugnato e fatto annullare due atti, uno della Regione Friuli Venezia Giulia e l’altro dell’Azienda Universitaria di Trieste. Si tratta decreto del Presidente della Regione che in data 16 aprile 2018 ha respinto il ricorso gerarchico per l’annullamento del verbale di disposizione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del 12 dicembre 2017, emesso dal Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste. L’altro atto è il verbale di disposizione in materia di sicurezza e del 12 dicembre 2017 emesso dal Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste. Quest’ultimo atto fissava una serie di prescrizioni atte a prevenire il rischio di infortuni a carico del personale in carico ai fornitori e alle ditte di autotrasporto, in occasione di fenomeni atmosferici avversi e, in particolar modo, in caso di forti raffiche di bora. Entrambi gli atti contestati scaturiscono dalla morte di un autista avvenuta il 18 gennaio 2017, mentre si trovava nel parcheggio annesso allo stabilimento di Muggia, intento a chiudere il vano di carico del proprio mezzo. L’uomo, dipendente di un’azienda di autotrasporti, fu colpito da un portellone sospinto da una forte raffica di vento. Pasta Zara ha lamentato di non possedere automezzi destinati al trasporto di cose e non avere dipendenti con la qualifica di autista di avere pertanto affidato il trasporto delle materie prime e della propria produzione a ditte esterne, precisando di operare nello stabilimento di Muggia, mediante imprese di autotrasporto e vettori professionali, normalmente incaricati da fornitori e acquirenti. Inoltre ha sostenuto di avere “adottato una rigorosa regolamentazione, in base alla quale gli autisti non possono accedere all’interno dello stabilimento della società, né assistere alle operazioni di carico e scarico, dovendosi trattenere nella cabina dell’automezzo o in un ambiente dedicato”.. Zara lamentava anche che la disposizione ad essa impartita dal Dipartimento di Prevenzione non poteva essere attuata perché rivolta alle attività di personale non dipendente verso il quale non ha alcun potere di intervenire, si tratta degli autisti delle ditte di trasporto. Tesi condivisa dai magistrati amministrativi, i quali scrivono: “A tali considerazioni deve poi aggiungersi il rilievo, condivisibilmente introdotto dalla ricorrente, secondo cui la pericolosità dei fenomeni atmosferici che, in talune occasioni, possono verificarsi nel territorio di Muggia e, più in generale, nell’area triestina, nonché la loro possibile incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale, costituiscono fattori di rischio generalizzati, la cui prevenzione appare più propriamente riconducibile all’attività regolatoria della autorità preposte al controllo della viabilità stradale mediante l’eventuale previsione dell’obbligo, imposto ai conducenti, di adottare cautele specifiche (come avviene, infatti, nel caso di neve, di nebbia, di allagamenti, di possibili esondazioni, alle stesse raffiche di vento, ecc., situazioni tutte ben note alla ordinaria disciplina della circolazione su strada). Deve essere inoltre considerato che l’incidente mortale, oggetto dell’intervento del Dipartimento di Prevenzione, avrebbe potuto verificarsi in un punto qualsiasi del territorio comunale, non essendo a ben vedere riconducibile né all’attività della ricorrente né alla particolare dislocazione dello stabilimento”
La ditta è stata rappresentata al Tar dagli avvocati Guido Sartorato e Stefania Piovesan, la Regione Friuli Venezia Giulia, dall’avvocato Michela Delneri, l’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste dagli avvocati Guido Barzazi e Andrea Bitetto. Era stata citata anche la Flai-Cgil che non si è costituita in giudizio. La sentenza è stata emessa dal collegio composto dai giudici: Oria Settesoldi (Presidente), Manuela Sinigoi (Consigliere) e Nicola Bardino, Referendario (Estensore)



