Langhirano (Parma): sala del commiato in Via Battisti, il comune perde la causa

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Langhirano (Parma): sala del commiato in Via Battisti, il comune perde la causa

Dopo 3 anni di battaglia giudiziaria la sezione di Parma del Tar dell’Emilia Romagna ha dato ragione ai titolari della ditta che intende aprire una sala del commiato a Langhirano, nello stabile ubicato al civico 3 di Via Battisti. La vicenda ha avuto inizio nel gennaio del 2019 quando all’ente fu formalmente presentata una comunicazione di inizio lavori (Cila), il comune chiese ulteriori atti «per una più completa valutazione della[CILA] ladimostrazione della conformità al regolamento condominiale o consenso da parte del condominio», i titolari della ditta osservarono che «tale regolamento non riporta particolari condizioni ostative all’apertura di una sala del commiato» sottolineando anche che «trattandosi di attività commerciale lecita, né contraria al buon costume[non può comunque]ostare a detta apertura la mancanza di conformità a detto regolamento».

Nel successivo mese di maggio il Comune di Langhirano prendendo atto della contrarietà espressa dai condomini sospese in autotutela la CILA «al fine di procedere alla verifica delle condizioni di ammissibilità», a nulla servirono le ulteriori osservazioni presentate dai privati interessati all’apertura della sala del commiato i quali eccependo la procedura adottata dall’ente si sono rivolti al Tribunale amministrativo che ha dato loro ragione, si legge nella sentenza:

nel caso di specie, peraltro, il locale commerciale in oggetto ha un proprio ingresso autonomo rispetto all’ingresso condominiale, sicché lo svolgimento dell’attività di Sala del Commiato in detto immobile non importa alcun utilizzo degli spazi condominiali da parte di chi si reca presso la predetta attività”,

ritenendolo quindi conforme alla legislazione regionale che regola la materia

Il collegio giudicante ha inoltre osservato che la giurisprudenza già in passato ha chiarito che: «l’attività esercitata nelle sale del commiato si configura quale prestazione di servizi ed è urbanisticamente compatibile con la destinazione d’uso commerciale» dell’immobile. La sentenza evidenzia che in tale struttura non si svolgeranno «celebrazioni religiose» e specifica che la stesa sarà adibita solo a «camera ardente», attività, quest’ultima, che, a differenza della celebrazione di un funerale, secondo i giudici “non appare di per sé idonea a generare un contemporaneo afflusso di persone nell’area tale da giustificare un trattamento differenziato rispetto ad altre attività commerciali”.

 

La sentenza è stata emessa dal collegio composto dai magistrati: Germana Panzironi (Presidente), Massimo Baraldi (Primo Referendario), Agatino Giuseppe Lanzafame (Referendario, Estensore), i ricorrenti sono stati assistiti dagli avvocati Linda Chiari e Giuseppe Manfredi.

 

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