Una ditta con sede a Solignano ha presentato ricorso al Tar contro vari atti scaturiti da un rapporto dell’Arpa, gli enti coinvolti sono: la Provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna, lo Sportello Unico per le Attività Produttive Bassa Val Taro ed il Comune di Solignano, nessuno dei quali si è costituito in giudizio. In particolare veniva richiesto l’annullamento della diffida della Provincia, volta a ripristinare condizioni di operatività imposte dall’AIA rilasciata all’azienda. Il Tar ha rilevato che la stessa ha adempiuto alle prescrizioni impartitele dalla Provincia nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione. La società interessata riteneva gli atti impugnati basati su presupposti erronei, in quanto avrebbero qualificato le acque meteoriche di dilavamento come scarichi da assoggettare alla disciplina prevista per le acque reflue industriali, contestandone lo scarico non autorizzato nel Ceno. Il tar ha accolto il ricorso solo parzialmente, ritenendo che la diffida della Provincia avrebbe dovuto essere preceduta da una preliminare istruttoria, mentre ha ritenuto fondati i rilievi attinenti gli scarichi irregolari nel Ceno. La decisioni è stata emessa dal collegio composto dai giudici: Sergio Conti (Presidente), Marco Poppi (Consigliere), Roberto Lombardi (Primo Referendario, Estensore).



