Cave di Calcare Monte Sei Busi, il Tar dà ragione alla Regione

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Cave di Calcare Monte Sei Busi, il Tar dà ragione alla Regione

Dopo tre anni il Tar si è espresso in merito ad un contenzioso che vedeva contrapposte la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Ronchi dei Legionari e di Fogliano Redipuglia e la Granulati Calcarei Redipuglia S.r.l., che è stata assistita dai legali Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Francesco Avino e Vanessa Zecchin. La società chiedeva l’annullamento di un decreto del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emesso nel maggio del 2015, relativo all’ “utorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale del quarto lotto della cava di calcare denominata sita nei Comuni di Fogliano Redipuglia (Gorizia) e Ronchi dei Legionari (Gorizia) e la presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’autorizzazione di cava relativa al terzo lotto della stessa cava di calcare ed i conseguenti provvedimenti adottati dagli enti locali interessati. La società ricorrente ha impugnato, invocandone l’annullamento, il decreto solo nella parte in cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, disattese le sue osservazioni, ha preso atto dell’intervenuta decadenza recante l’autorizzazione all’escavo del terzo lotto della cava di calcare “Monte Sei Busi” a causa del pagamento tardivo degli oneri di coltivazione relativi al materiale escavato durante l’anno 2013, nonché nella parte in cui ha qualificato lo scavo del quarto lotto in assenza di titolo e, infine, nella parte in cui ha dedotto, dal volume di materiale scavato riferibile al IV lotto, mc 207.786. La ricorrente ha dedotto la violazione di diversi principi di diritto e norme di legge, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili. Ha, inoltre, invocato l’incostituzionalità della relativa legge regionale del Friuli Venezia Giulia per violazione del principio di ragionevolezza in contrasto con l’art. 3 Cost., chiedendo di rimettere la relativa questione alla Corte Costituzionale.
La Regione ha presentato una memoria evidenziando, tra l’altro, che “… la tanto lamentata decadenza dell’autorizzazione del terzo lotto non ha, di fatto, prodotto alcun effetto negativo in capo alla Società ricorrente, in quanto, nel periodo in questione, la stessa non ha effettuato alcuno scavo relativo al terzo lotto di coltivazione che, all’epoca, era già stato concluso”. Ha, quindi, concluso per l’infondatezza del ricorso e invocato la sua reiezione. Il Tar ha dichiarato il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. I magistrati hanno ritenuto che nessun pregiudizio è derivato alla ricorrente ed ha precisato che la decadenza è “… improduttiva di procedimenti sanzionatori in quanto dalla stessa non è derivata alcuna situazione di abusivismo relativamente al terzo lotto autorizzato”.
La sentenza è stata emessa dai giudici Oria Settesoldi (Presidente, Manuela Sinigoi, (Consigliere Estensore) e Nicola Bardino (Referendario)

 

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